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Requisiti per l'adozione

 

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Requisiti per l’adozione

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie."L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."
Riguardo all’età, secondo la legge:
-        la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
-        la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.
Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Ciò vuol dire, ad esempio, che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.Questo dice la nostra legge; ma poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, talora possono avere poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.
Quindi, per adottare bisogna:
-        essere in due;
-        essere coniugati al momento della presentazione della     dichiarazione di disponibilità;
-        provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni (non vale l'autocertifcazione, ma solo l'esibizione di documentazioni comprovanti la coabitazione)
-        non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
Infine gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi delle aziende sanitarie locali (équipe adozioni).L'interdisciplinarità è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento

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