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ULSS 6 Vicenza

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il Percorso della coppia all'Adozione

 

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IL PERCORSO DELLA COPPIA ALL’ADOZIONE

Comune ad entrambe le tipologie di adozione

1. Corso di formazione/sensibilizzazione - 12 ore corso-base
   + 16 ore per adozione internazionale c/o Ente autorizzato
2. Invio domanda di disponibilità al Tribunale per i Minori
3. Indagine psicosociale presso l’équipe adozione dell’ULSS
4. Colloquio con il Giudice onorario presso il Tribunale per i Minori

Segue un percorso differenziato:

a) Adozione Nazionale

- Proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minori
- Decreto di affido preadottivo
- Inserimento del bambino nel nucleo e sostegno
- Decreto di adozione definitivo del Tribunale per i Minori
- Validità della domanda di 3 anni rinnovabili

b) Adozione Internazionale

- Decreto di idoneità
- Incarico ad un Ente A. entro un anno e proposta di abbinamento
- Incontro con il bambino presso il suo paese
- Autorizzazione C.A.I.  ad ingresso del bambino in Italia

L'indagine psicosociale dei servizi territoriali (équipe adozione dell’ULSS)

L’équipe adozione dell’ULSS ha il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
È chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però hanno il compito di “accompagnare la coppia” nella scelta e soprattutto di comprendere le potenzialità e le capacità di prendersi cura di un minore da parte della coppia, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica, ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione. In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

il decreto di idoneità

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale per i Minorenni convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.

·        Per l’Adozione nazionale
Non viene emesso alcun decreto di idoneità (previsto solo per l’adozione internazionale).La coppia, dopo l’incontro con i Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni; rimane in attesa di una proposta di abbinamento che sarà svolta direttamente dal Tribunale competente

Il “mandato” all’Ente Autorizzato

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve dare mandato entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

L' incontro all'estero
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'Ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.L'Ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.Se gli incontri della coppia con il bambino presso lo stato straniero si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'Ente trasmette gli atti e le relazioni alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja

Il rientro in Italia e l’accompagnamento psicosociale
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
Il Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza conferma l’avvenuto inserimento del bambino nel nuovo nucleo familiare attraverso un atto di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.
In base al Protocollo della Regione Veneto la coppia ha facoltà di farsi accompagnare in un sostegno psicosociale o dall’équipe adozione del proprio territorio o dall’Ente Autorizzato.
L'’équipe adozione svolge interventi di supporto, sostegno sia alla coppia che al bambino e, dove necessario, consulenza educativa alla scuola. Tale accompagnamento viene svolto per 3 anni dall’ingresso del Minore nella nuova famiglia. L’équipe redige delle relazioni periodiche di aggiornamento che saranno poi indirizzate allo stato straniero (mediamente n° 4 relazioni nel triennio)
Nei casi di adozione nazionale, permane l’accompagnamento e la vigilanza nell’anno di affido preadottivo, con relazioni quadrimestrali al TM

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